Quali novità nel nuovo regolamento F-gas?

Sì è concluso con un lieto fine il travagliato iter del decreto presidenziale di attuazione del Regolamento UE 517/2014 sugli F-gas. Il testo originario era stato rimandato al mittente dal Consiglio di Stato che ne aveva chiesto alcune modifiche, in seguito apportate dal Ministero dell’Ambiente.

Ripercorriamo le tappe che hanno portato all’approvazione del decreto per capire le principali novità.

Un regolamento ad hoc in risposta alle richieste europee

L’esigenza di un decreto del Consiglio dei Ministri in materia di gas fluorurati a effetto serra, nasce in attuazione del Regolamento comunitario, ma le misure proposte e approvate costituiscono una vera e propria novità, all’avanguardia rispetto agli altri Paesi europei.

L’Associazione dei Tecnici del Freddo ha partecipato alla stesura del regolamento, coinvolta dal Ministero, insieme alle associazioni di categoria.

L’impiego dei gas fluorurati

I gas fluorurati ad effetto serra, detti anche F-Gas, sono sostanze artificiali che trovano largo impiego in vari settori ed applicazioni. Di seguito sono elencati alcuni esempi:

  • Refrigeranti negli impianti di condizionamento dell’aria e nelle pompe di calore
  • Sostanze per l’industria cosmetica e farmaceutica
  • Gas di protezione nella produzione di magnesio e alluminio
  • Agenti estinguenti in sistemi antincendio
  • Propellenti per aerosol e solventi

Tra gli F-gas rientrano:

  • HFC idrofluorocarburi
  • PFC perfluorocarburi
  • SF6 esafluoruro

Le principali novità del decreto

Principale novità introdotta dal decreto, che abroga il precedente DPR 43/2012, è l’istituzione di una Banca Dati online.

La Banca Dati sarà gestita dalle Camere di Commercio e dovrà raccogliere i dati relativi alle quantità di F-gas vendute ed utilizzate dagli operatori al fine di garantirne una maggiore tracciabilità.

Dovrà contenere tutti i dati relativi ai movimenti sui gas fluorurati con registrazione del numero di certificato per:

  • vendita/acquisto dei refrigeranti da parte di personale e aziende certificate
  • delle apparecchiature che li contengono
  • dati relativi alle attività di installazione
  • assistenza
  • riparazione
  • rimozione
  •  

Nessuna distinzione verrà operata a seconda della quantità di F-gas contenuta nei dispositivi.

L’operatore dovrà caricare i dati nella Banca dati entro 30 giorni.

EcoCerved responsabile della Banca dati

Verrà gestita al pari del registro fgas.it con particolare responsabilità per EcoCerved.

Ecocerved Scarl è la società consortile del sistema italiano delle Camere di commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente.

Ecocerved è strutturata sul territorio nazionale in tre distinte sedi:

  • sede di Bologna, alla quale è assegnato il personale operativo, tecnico e commerciale dedicato alla progettazione e alla realizzazione delle attività, il personale amministrativo, la Direzione Commerciale e la Direzione Generale nelle funzioni di coordinamento e indirizzo delle attività;
  • sede di Padova, alla quale è assegnato il personale tecnico dedicato alla realizzazione delle principali attività tecnologiche e progettuali;
  • sede di Roma per la conduzione dei rapporti Istituzionali.

L’organismo opera per consentire alle Camere di commercio, alle Pubbliche Amministrazioni e alle imprese di ampliare le informazioni utili per conoscere e valutare l’impatto ambientale del comparto produttivo e per adottare comportamenti compatibili. Dalla sua appartenenza al Sistema Camerale, Ecocerved deriva un ruolo di interfaccia tra mercato e Pubblica Amministrazione, che consente di porsi come snodo tra i due mondi e di estendere, anche al settore ambientale, la storica esperienza delle Camere di Commercio nell’erogazione di servizi alle imprese e nella regolamentazione dei mercati .

Restano le visite periodiche per casi specifici

Rimane invece il limite di 5 tonnellate equivalenti sopra al quale sono obbligatorie anche le visite periodiche. Questo registro potrà essere consultato online tramite password in qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo sia dall’operatore sia dal manutentore e quest’ultimo dovrà inserire i dati sul registro a fronte delle attività svolte sulla macchina.

La formazione e la certificazione

Per quanto riguarda la formazione e la successiva certificazione, sarà obbligatorio che il tecnico abbia a disposizione materiale formativo sui refrigeranti alternativi.

Gli esaminatori degli esami per la certificazione dovranno dimostrare 5 anni di esperienza nel settore, richiesta appoggiata dalle Associazioni dei Tecnici del Freddo.

Semplificazioni del DPR

Il DPR contiene inoltre disposizioni di semplificazione, come ad esempio la risoluzione della problematica di chi è iscritto al registro senza ottenere la certificazione, che viene risolta con la cancellazione automatica per persone fisiche ed imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi dall’iscrizione al Registro stesso.

Questa procedura permetterà di eliminare circa il 20% delle persone e quasi il 50% delle imprese che sono iscritte al registro telematico fgas.it ma che operano illegalmente comprando gas e attrezzatura, senza avere ottenuto la certificazione.

Una ulteriore novità

Le nuove attività che necessiteranno di certificazione sono quelle relative alle:

  • celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi
  • allo smantellamento di strutture esistenti.

In questo caso viene legiferato un vuoto normativo molto evidente che tutte le associazioni avevano rilevato.

Il certificato già emesso resta valido sino alla scadenza ed è considerato conforme. Perché, tuttavia, sia efficace con celle frigo mobili occorre che il tecnico rilasci relativa certificazione integrativa in autocertificazione.

Semplificazioni per l’impresa individuale

Particolari semplificazioni sono state riservate all’Impresa Individuale, categoria che comprende le aziende con un solo un tecnico con certificato, fino a 200.000 euro di fatturato. In questo caso occorrerà presentare solo la documentazione senza necessità di verifica in loco da parte dell’ente certificatore. Viene inoltre eliminata la richiesta obbligatoria della presenza del piano di qualità mentre le evidenze potranno essere fornite con una semplice checklist o altra forma più idonea a discrezione del Tecnico del Freddo.

Il parere del Presidente CNA Installazione Impianti

“Va salutata positivamente – sottolinea Carmine Battipaglia, Presidente CNA Installazione Impianti – l’introduzione di strumenti di monitoraggio circa l’uso degli f-gas in maniera da ridurre la possibilità del loro utilizzo da parte degli operatori non certificati salvaguardando diritti ed interessi delle persone e delle imprese che la certificazione l’hanno conseguita sopportando oneri economici e burocratici. Meno positivo  – prosegue Battipaglia –  che per il mantenimento della Banca Dati persone ed imprese certificate debbano versare un diritto di segreteria, che ancora  non si sa  se sarà annuale o una tantum”.

Secondo gli installatori della CNA, infatti, nel far gestire la Banca Dati alle Camere di Commercio il Ministero dell’Ambiente sta delegando ad un ente terzo un proprio compito specifico. Non si può pertanto pretendere che un servizio che dovrebbe essere pubblico e gratuito sia erogato a pagamento.

Un aspetto che non mancheremo di evidenziare – conclude Battipaglia – è quello relativo alla richiesta che fanno diversi enti di certificazione, e che riteniamo assolutamente ingiustificata, del pagamento di un corrispettivo in caso di trasferimento della certificazione delle persone da un ente all’altro. Sono costi che a nostro avviso  assumono le caratteristiche di vere e proprie penali”. Del restotrattandosi di  una certificazione obbligatoria e non volontaria,  qualsiasi impedimento alla “portabilità” dei certificati potrebbe configurarsi come una limitazione alla libertà di mercato.

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